
La cessazione della sospensione delle attività dell’agente della riscossione ripropone con forza il problema dei termini di decadenza e prescrizione delle operazioni di recupero coattivo, che risentono del lungo periodo di stop imposto dalla legge. Al riguardo, l’articolo 4 del decreto legge 41/2021 ha previsto una proroga speciale di 24 mesi che tuttavia appare del tutto insufficiente sia sotto il profilo dell’ambito di applicazione sia sotto l’aspetto dell’ampiezza della stessa.
Occorre in primo luogo fare una distinzione che riguarda la generalità delle entrate tributarie erariali (e non solo). I termini di decadenza si riferiscono normalmente alla notifica della cartella di pagamento e non si possono interrompere, si devono solo rispettare. I termini di prescrizione di regola sono invece riferiti alle operazioni di recupero coattivo che iniziano dopo la notifica della cartella di pagamento. Per i tributi erariali, il termine è decennale, salvo che per le sanzioni, per le quali il termine è invece quinquennale. Per i tributi comunali, il termine è quinquennale, come pure per i contributi previdenziali e assistenziali. La prescrizione, inoltre, si può interrompere all’infinito con un atto di messa in mora.
La disposizione del decreto Sostegni (articolo 4 del decreto legge 41/2021) contiene una proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle che agisce in due direzioni. Da un lato, essa si rivolge a tutti gli affidamenti trasmessi dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, a prescindere dall’entrata di cui si discute (erariale o locale, tributaria o patrimoniale). Nel contempo, il differimento opera anche per gli affidamenti riferiti alle procedure di controllo indicate nell’articolo 157, comma 3 del decreto legge 34/2020, senza che rilevi la relativa data di trasmissione. Esse riguardano le liquidazioni afferenti le dichiarazioni presentate nel 2018 e le dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 nonché i controlli formali delle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018. Viene così meno la proroga di 14 mesi già disposta dall’articolo 157 e ora sostituita con quella in esame.
Nulla è detto invece per le cartelle originariamente in scadenza nel 2020 (ad esempio, liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2017). Per queste dovrebbe dunque trovare applicazione la previsione di natura generale di cui all’articolo 12 del Dlgs 159/2015, richiamata nell’articolo 68, comma 1, del Dl 18/2020. In virtù di tale norma, tutti i termini in scadenza negli anni di durata della sospensione dei pagamenti sono automaticamente prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo, dunque al 31 dicembre 2022.
Restano altresì fuori da tale proroga gli affidamenti eseguiti prima dell’8 marzo 2020, diversi da quelli correlati alle procedure di liquidazione delle dichiarazioni e ai controlli formali (si pensi, ad esempio, ai contributi previdenziali, ai tributi locali e al bollo auto ma anche agli accertamenti esecutivi). Per tali carichi, si ritiene applicabile la medesima clausola, di cui all’articolo 12 del Dlgs 159/2015, secondo la quale tutti termini pendenti all’inizio della sospensione – 8 marzo 2020 – sono prorogati per un periodo uguale a quello della sospensione medesima.
La sensazione è però che anche il differimento di 24 mesi delle cartelle relative alla liquidazione delle dichiarazioni 2018 si rivelerà insufficiente. Basti pensare al ritardo che inevitabilmente si determinerà per effetto della sanatoria degli avvisi bonari, prevista nell’articolo 5 del Dl 41/2021, e non ancora iniziata. Non è un caso che la norma appena citata abbia già prorogato di un anno la notifica delle cartelle riferite alla liquidazione del 2019. A ciò si aggiunga il silenzio totale riservato ai termini relativi alle ingiunzioni fiscali dei tributi locali. Anche in questo caso, la soluzione dovrebbe essere quella di applicare integralmente le proroghe disposte dall’articolo 12 del Dlgs 159/2015. Insomma, un vero e proprio ginepraio di scadenze che richiederà quanto prima una sistemazione organica.
Luigi Lovecchio
[ il Sole 24 ORE ]